ART. 186 C.d.S. c. 1 e 2
DISCIPLINA E POSSIBILITÀ DIFENSIVE
La guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche è fattispecie disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada, diversamente sanzionata per grado di alcolemia riscontrato, con le seguenti ipotesi:
a) (ipotesi lieve) tasso alcolico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sanzione amministrativa con multa da € 527,00 ad € 2.108,00 e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi (N.B.: NESSUNA CONSEGUENZA PENALE).
b) (ipotesi media) tasso alcolico superiore a 0,8 e non superiore ad 1,5 grammi per litro (g/l), REATO punito con ammenda da € 800,00 ad € 8.200,00.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.
c) (ipotesi grave) tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), REATO punito con ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e arresto da 6 mesi ad 1 anno.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
LE CONSEGUENZE PER I SOGGETTI ATTINTI DAL PROVVEDIMENTO
1) ritiro immediato e sospensione della patente di guida.
2) ordine del Prefetto di sottoporsi a visita medica presso le commissioni mediche costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia.
3) per le sole ipotesi b) e c), ossia per le ipotesi media e grave, sottoposizione a procedimento penale.
4) per la sola ipotesi c), ossia per l’ipotesi grave, qualora il veicolo appartenga al conducente, sequestro del bene ai fini della successiva confisca che sarà disposta al momento dell’accertamento del reato in sede giudiziale.
5) per la sola ipotesi c), ossia l’ipotesi grave, qualora il veicolo non appartenga al conducente, non saranno disposti sequestro e confisca ma verrà raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida.
POSSIBILITÀ DIFENSIVE
1) per l’ipotesi a), che non costituisce reato ma sanzione amministrativa, è possibile proporre ricorso al giudice di pace territorialmente competente con possibilità di chiedere, ancor prima della decisione sulla legittimità della contestazione, la sospensione tanto della multa quanto della sanzione accessoria del ritiro della patente.
È possibile, inoltre, spiegare ricorso avverso l’ordinanza di sospensione della patente emessa dal Prefetto.
2) per le ipotesi b) e c), che costituiscono REATO, è possibile proporre ricorso al giudice di pace territorialmente competente avverso l’ordinanza di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto con possibilità di richiedere il beneficio della sospensiva con restituzione della patente.
Per quanto riguarda la contestazione penale, è possibile opporsi all’eventuale decreto penale, valutando anche la richiesta di riti alternativi, con possibilità di svolgere, in ipotesi di condanna, i c.d. lavori di pubblica utilità – anche nei casi di citazione diretta a giudizio – con il beneficio dell’estinzione del reato, del dimezzamento dell’ulteriore periodo di sospensione della patente inflitto dal giudice penale e della revoca della confisca del veicolo.
L’attuale normativa – L. 34/2021 c.d. Riforma Cartabia – ha anticipato la possibilità di richiedere la conversione della pena con i lavori di pubblica utilità anche con la notifica del decreto penale di condanna, ed entro il termine di 15 giorni, facoltà altresì esperibile con istanza da presentare nel corso della fase delle indagini che seguono all’accertamento.
POSSIBILI CONTESTAZIONI ALL’ACCERTAMENTO
Dal punto di vista difensivo, in diversi casi affrontati, sono emerse delle criticità che hanno portato all’annullamento dei provvedimenti di sospensione della patente di guida per vizi propri degli atti emessi, così come casi di assoluzione per questioni attinenti all’utilizzo degli etilometri nonché per mancato rispetto delle procedure di corretta contestazione.
A titolo meramente esemplificativo, possono costituire vizi delle ordinanze di sospensione della patente di guida, di competenza del giudice di pace, l’applicazione del periodo di sospensione previsto per le ipotesi b) e c) disposta ancor prima della pronuncia del giudice penale, la notifica tardiva dell’ordinanza di sospensione, ulteriori vizi di forma dell’atto.
Per quanto riguarda il merito della contestazione, cioè l’accertamento dello stato di ebbrezza, di competenza del giudice penale, sempre a titolo esemplificativo, possono costituire motivo di assoluzione l’omessa prova circa l’avvenuta revisione dell’etilometro (cfr. Cass. Pen. Sez. IV n. 38618/2019), l’omessa informazione circa la possibilità, ancor prima dell’accertamento, di essere assistiti da un avvocato prontamente reperibile, difetti dell’etilometro o circostanze soggettive/fisiche del controllato.
E’ quindi necessario valutare ogni singolo caso al fine di stabilire la migliore strategia difensiva e/o ottenere i benefici concessi dalla legge per contemperare le conseguenze afflittive delle possibili diverse contestazioni di guida sotto l’effetto dell’alcool.
Domande ricorrenti
Mi hanno detto che se pago la multa mi restituiscono subito la patente:
no, solo l’ipotesi a) costituisce sanzione amministrativa con emissione di un verbale che dovrà essere pagato, qualora non opposto con ricorso, nel termine di 60 giorni dalla contestazione. In ogni caso, il ritiro della patente prescinde dal pagamento della multa e seguirà il proprio corso, con restituzione solo al momento del decorso del termine di sospensione.
Ho letto che, decorsi 25 giorni dall’infrazione, senza emissione dell’ordinanza di sospensione, posso richiedere la patente al Prefetto:
il termine per l’emissione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto, ai sensi dell’art. 218 C.d.S. c. 1 e 2, entro 15 giorni dalla trasmissione del rapporto da parte degli organi di polizia, opera solo per l’ipotesi a), quando è stato rilevato un tasso alcolemico da 0,5 e fino a 0,8 g/l. e solo se dalla commessa violazione non sia derivato un incidente.
Mi hanno detto che posso chiedere alla Prefettura l’autorizzazione a circolare solo in determinate fasce orarie per esigenze di lavoro:
è possibile, per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri o per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’art. 33 L. 104/92, solo per l’ipotesi a) dell’art. 186 C.d.S., e solo se non si è provocato un sinistro stradale. Il periodo di sospensione, concesso detto beneficio, è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondando per eccesso.
Ma allora come posso riottenere la patente di guida?:
nei casi in cui una consulenza legale rilevi vizi di legittimità dell’accertamento e/o del provvedimento di sospensione, l’unica strada percorribile è il ricorso al giudice di pace che con ordinanza, prima, poi con sentenza, sospende ed annulla il provvedimento. Per le ipotesi b) e c), che costituiscono REATO, oltre al ricorso al Giudice di Pace, è possibile valutare strategie difensive, rispetto alle conseguenze penali, con diversi scenari e possibilità di benefici.
Mi hanno detto che non posso chiedere di svolgere i lavori di pubblica utilità perché la contestazione è avvenuta in occasione di un incidente stradale:
la norma è chiara allorquando esclude l’applicazione dei lavori di pubblica utilità laddove si è provocato un sinistro stradale. L’aver subito un sinistro stradale, invece, è fattispecie diversa che può consentire lo svolgimento di detti lavori con il beneficio dell’estinzione del reato, del dimezzamento del periodo di sospensione della patente e della revoca della confisca.
Ho già svolto i lavori di pubblica utilità per un altro reato, posso chiederli nuovamente?:
no, i lavori di pubblica utilità sono un beneficio concedibile solo una volta. E’ però possibile valutare altre strategie difensive alternative.
Il giorno della contestazione non avevo bevuto alcool:
in questi casi, è ipotizzabile che possa esser stato assunto alcool diversamente, il malfunzionamento dell’apparecchiatura o un errore nelle analisi, oppure che ricorrano particolari, rare, patologie o situazioni cliniche tali da aver alterato l’accertamento. E’ possibile difendersi richiedendo una preventiva consulenza tecnica, medico legale o di altro diverso consulente da valutarsi caso per caso.
Se mi dovessero fermare chiedendomi di sottopormi all’alcool test, posso chiamare prima il mio avvocato?:
si, è un diritto specificamente previsto dalla legge e la sua violazione comporta la nullità degli accertamenti effettuati. L’avvocato, però, deve essere prontamente reperibile.
Mi hanno detto che alla richiesta di effettuare l’etilometro posso rifiutarmi ed evitare il ritiro della patente:
il rifiuto costituisce distinto reato distinto reato disciplinato dall’art. 186 c. 7 Cds, con ritiro della patente ed applicazione, per richiamo, dell’art. 186 c. 2 l. c) Cds, ipotesi grave.
Mi hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza, sono decorsi 3 mesi e non ho ancora ricevuto nulla dalla Prefettura né dal Tribunale, cosa devo fare?:
il provvedimento di sospensione da parte della Prefettura, salvo l’ipotesi a), per la quale deve intervenire nel termine di 15 giorni successivi alla trasmissione del documento ritirato, deve essere emesso entro un lasso di tempo ragionevole, tutt’al più entro 90 giorni (Cass. S.U. 1955/07) mentre il provvedimento del Tribunale, per le ipotesi b) e c) costituenti REATO, deve intervenire entro i termini di prescrizione. Necessaria consulenza legale per esame dei singoli casi.